COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 23/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 9.02.2015 (5843/09pf1415/MS/vdb) e del 10/02/2015 (5884/10pf11415/MS/vdb) a carico di : IALENTI Francesco, Presidente dell’AC Voghera Srl all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, ora Art. 1 bis, comma 1 CGS e dell’art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma 15, NOIF, per non aver ottemperato alle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale della LND entrambe in data 10.5.2014, in relazione al pagamento del compenso spettante agli allenatori, SCARNECCHIA Roberto e COTRONEO Rocco Antonio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°5 del 23/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti della Procura Federale del 9.02.2015 (5843/09pf1415/MS/vdb) e del 10/02/2015 (5884/10pf11415/MS/vdb) a carico di : IALENTI Francesco, Presidente dell'AC Voghera Srl all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, ora Art. 1 bis, comma 1 CGS e dell'art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all'Art. 94 ter, comma 15, NOIF, per non aver ottemperato alle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale della LND entrambe in data 10.5.2014, in relazione al pagamento del compenso spettante agli allenatori, SCARNECCHIA Roberto e COTRONEO Rocco Antonio. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che la procura Federale ed il sig. Ialenti hanno raggiunto un accordo, ai sensi dell'Art. 23 CGS, sull'applicazione della sanzione dell'inibizione per otto mesi, in ordine alle violazioni di cui ai deferimenti in epigrafe e che in data 30 giugno 2015 il Procuratore Generale dello Sport non ha opposto alcuna osservazione in merito a tale accordo; ritenuto che i comportamenti addebitati al deferito risultano pienamente provati dalla documentazione in atti e che non può quindi trovare applicazione il proscioglimento; visto l'art. 23 CGS; APPLICA a IALENTI Francesco la sanzione dell'inibizione per 8 mesi. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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