COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 16.07.2015 – a carico di: FLOREANI Thomas Ricardo, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto ha partecipato nelle file della squadra VALENTINO MAZZOLA per le gare ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015 e VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015 campionato juniores in posizione non regolamentare; COLOMBO Alessandro, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; RIZZI Claudio, per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, FLOREANI Thomas Ricardo e ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO, a mezzo di delegati sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 30.07.2015, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore FLOREANI Thomas Ricardo 1 giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza, dei sig.ri COLOMBO Alessandro e RIZZI Claudio 30 giorni di inibizione e della ASD VALENTINO MAZZOLA un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di Euro 200,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del calciatore Floreani.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale – datato 16.07.2015 - a carico di: FLOREANI Thomas Ricardo, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto ha partecipato nelle file della squadra VALENTINO MAZZOLA per le gare ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015 e VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015 campionato juniores in posizione non regolamentare; COLOMBO Alessandro, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; RIZZI Claudio, per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF in quanto, in qualità di dirigente accompagnatore della VALENTINO MAZZOLA, ha sottoscritto la distinta di gara, VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015, dove figurava il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo in posizione non regolamentare; ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti, FLOREANI Thomas Ricardo e ASD VALENTINO MAZZOLA CALCIO, a mezzo di delegati sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 30.07.2015, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore FLOREANI Thomas Ricardo 1 giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza, dei sig.ri COLOMBO Alessandro e RIZZI Claudio 30 giorni di inibizione e della ASD VALENTINO MAZZOLA un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di Euro 200,00 e che i deferiti hanno chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni trattandosi di un mero disguido nel tesseramento del calciatore Floreani. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore FLOREANI Thomas Ricardo è stato ininterrottamente tesserato per la società BASILIO CALCIO dal 25.7.2013 ad oggi. Pertanto non poteva prendere regolarmente parte nelle file della ASD VALENTINO MAZZOLA nelle gare ORIONE/VALENTINO MAZZOLA del 21.03.2015 e VALENTINO MAZZOLA/BASIGLIO CALCIO del 31.01.2015. Le responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione del disposto di cui Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 10 comma 2 CGS e n. 61 NOIF è evidente. Dai documenti agli atti del giudizio emerge altresì la buona fede dei deferiti i quali ritenevano di aver correttamente tesserato il calciatore e di non averlo più impiegato al momento in cui sono venuti a conoscenza di tale disguido nel tesseramento. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a FLOREANI Thomas Ricardo 1 giornata di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza; a COLOMBO Alessandro ed a RIZZI Claudio 30 giorni di inibizione, alla ASD VALENTINO MAZZOLA un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato juniores stagione sportiva 2015/2016 e Euro 150,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera,nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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