COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 24.07.2015 a carico di: ALESSANDRO BELLIERE, arbitro della Sezione AIA di Bergamo, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all’art. 40 commi 1 – 2 – 3 del Regolamento AIA; per rispondere della dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 3, CGS anche in relazione all’art. 40 comma 3 lett. F del Regolamento AIA.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 24.07.2015 a carico di: ALESSANDRO BELLIERE, arbitro della Sezione AIA di Bergamo, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 40 commi 1 – 2 - 3 del Regolamento AIA; per rispondere della dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 3, CGS anche in relazione all'art. 40 comma 3 lett. F del Regolamento AIA. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, - rilevato che, nel corso del giudizio, il Deferito benché regolarmente convocato a comparire con lettera raccomandata ricevuta il giorno 1 settembre 2015, non si è presentato; - rilevato che il Rappresentante della Procura, dopo una breve esposizione del deferimento, chiedeva di comminare la sanzione di nove mesi di squalifica. OSSERVA Il comportamento addebitato risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che dalle deposizioni dei soggetti interrogati il comportamento dell'arbitro, benché indotto dalle provocazioni, sia stato progressivamente censurabile fino a giungere alla minaccia nei confronti di uno spettatore. Ne consegue che il comportamento sopra indicato integra la violazione dell'art. 40 commi 1 – 2 - 3 del Regolamento AIA e dell'art. 40 comma 3 lett. F e merita di essere sanzionato. PQM il Tribunale Federale Territoriale del CRL accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 40 commi 1 – 2 - 3 del Regolamento AIA; per rispondere della dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 3, CGS anche in relazione all'art. 40 comma 3 lett. F del Regolamento AIA da parte dell'arbitro sig. Alessandro Belliere COMMINA all'arbitro ALESSANDRO BELLIERE la squalifica di mesi nove. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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