COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD VIS NOVA Camp. Promozione Gir. B Gara del 13.09.2015 tra ASD Vis Nova / Di Po Vimercatese C.U. n. 17 del CRL datato 17.09.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD VIS NOVA Camp. Promozione Gir. B Gara del 13.09.2015 tra ASD Vis Nova / Di Po Vimercatese C.U. n. 17 del CRL datato 17.09.2015. La Società ASD VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00, con obbligo al risarcimento del danno cagionato all’autovettura dell’arbitro se ed in quanto documentato, lamentando che l’autovettura dell’arbitro non aveva subito nessun danno all’interno della struttura sportiva e che tale danno doveva essere persino risalente nel tempo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto dagli atti ufficiali emerge chiaramente che la società ha preso in custodia l’autovettura dell’arbitro senza che la stessa evidenziasse imperfezioni e/o danni subiti in precedenza alla consegna stessa (v. dichiarazione di custodia). Pertanto, si deve ritenere che tali danni siano stati subiti mentre tale autovettura era in custodia della società reclamante. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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