COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. URGNANESE CALCIO Categoria Juniores Prov. Trofeo Preda Gara del 06.09.2015 tra A.S.D. Urgnanese Calcio / Oratori AlzaNese C.U. n. 12 della Delegazione di Bergamo datato 11.09.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 01/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. URGNANESE CALCIO Categoria Juniores Prov. Trofeo Preda Gara del 06.09.2015 tra A.S.D. Urgnanese Calcio / Oratori AlzaNese C.U. n. 12 della Delegazione di Bergamo datato 11.09.2015 La società A.S.D. URGNANESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. nella quale ha comminato la sanzione della squalifica del calciatore NOZZA BIELLI Andrea fino al giorno 10.12.2015, richiedendo la riduzione della sanzione stessa in quanto sproporzionata rispetto all'accaduto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente come il giocatore NOZZA BIELLI, al termine della gara manteneva un comportamento irriguardoso e minaccioso rivolgendo al direttore di gara delle frasi offensive e colpendolo in modo violento con la propria maglia. Tali circostanze, per quanto rappresentate in modo non del tutto coerente rispetto al referto arbitrale, non vengono tuttavia confermate dalla stessa reclamante. Pertanto, questa Corte ritiene confermare la decisione del G.S. Tanto premesso e ritenuto, RESPINGE il reclamo proposto e conferma la squalifica. Dispone inoltre l'addebito della relativa tassa.
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