COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PRO MARUDO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 13.09.2015 tra ASD Bertonico / ASD Pro Marudo C.U. n. 11 della Delegazione di Lodi datato 25.09.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 08/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PRO MARUDO Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 13.09.2015 tra ASD Bertonico / ASD Pro Marudo C.U. n. 11 della Delegazione di Lodi datato 25.09.2015. La Società ASD PRO MARUDO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 e ha inflitto alla medesima società l'ammenda di € 50,00. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: il reclamo non può trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara emerge che a seguito dell'infortunio di un giocatore della squadra della reclamante, la medesima non ha più voluto proseguire la disputa della gara di talché la sospensione della partita in corso da parte dell'arbitro. Sentito l'arbitro a chiarimenti, lo stesso ha confermato che, successivamente alle operazioni di soccorso a favore del giocatore infortunato, vi erano tutte le condizioni per poter proseguire la gara. Correttamente pertanto il Giudice Sportivo ha deliberato di comminare alla squadra, attuale reclamante, che si è rifiutata di proseguire la partita, la sanzione della perdita della gara e la relativa ammenda. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma le sanzioni comminate e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it