COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SETTALESE Camp. Promozione Gir. E Gara del 20.09.2015 tra ASD Bertonico / ASD Pro Marudo C.U. n. 19 della CRL datato 24.09.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SETTALESE Camp. Promozione Gir. E Gara del 20.09.2015 tra ASD Bertonico / ASD Pro Marudo C.U. n. 19 della CRL datato 24.09.2015. La Società SETTALESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica per 10 gare nei confronti del giocatore COLANGELO Stefano, per aver rivolto espressioni discriminatorie, lamentando che la frase sarebbe stata esclamata a bassa voce e non nei confronti dell'avversario. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva : dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che il calciatore COLANGELO Stefano, successivamente ad un contrasto, urlava l'espressione discriminatoria nei confronti dell'avversario. Tale circostanza è stata tra l'altro confermata dall'assistente dell'arbitro che ha sentito tale espressione. Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e la sanzione deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma le sanzioni comminate e dispone l'addebito della relativa tassa.
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