COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LOMELLINA CALCIO SSD Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 04.10.2015 tra Lomellina Calcio SSD / GS Arconatese C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società LOMELLINA CALCIO SSD Camp. Eccellenza Gir. A
Gara del 04.10.2015 tra Lomellina Calcio SSD / GS Arconatese
C.U. n. 23 della CRL datato 08.10.2015.
La Società LOMELLINA CALCIO SSD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della disputa di una gara a porte chiuse, lamentando che detta sanzione è eccessiva considerato che sono stati commessi atti violenti dal pubblico e che non vi è alcuna recidiva da parte della società peraltro impossibilitata ad impedire al pubblico di pronunciare frasi offensive nei confronti dell’arbitro. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari OSSERVA il reclamo merita di essere accolto in quanto come riferisce l’arbitro stesso nel proprio rapporto il pubblico ha tenuto un comportamento maleducato, offensivo e sopra le righe con insulti anche a carattere discriminatorio, senza però il verificarsi di atti violenti. Considerato che la società reclamante non è nemmeno recidiva in situazioni analoghe alla quella di cui sopra, si ritiene equo applicare la sanzione dell’ammonizione con diffida. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
COMMINA
alla LOMELLINA CALCIO SSD la sanzione sportiva dell’ammonizione con diffida.
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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