COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FRANCO SCARIONI Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 27.09.2015 tra Borgolombardo / Franco Scarioni C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 01.10.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società FRANCO SCARIONI Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 27.09.2015 tra Borgolombardo / Franco Scarioni C.U. n. 11 della Delegazione di Milano datato 01.10.2015. La Società FRANCO SCARIONI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 500,00 nei confronti della società reclamante, poiché i propri sostenitori esplodevano sugli spalti dei petardi nel corso della gara, lamentando che gli stessi non sarebbero stati individuati e che si sarebbe comunque trattato dell'esplosione di “miccette” e non di fuochi d'artificio. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: dagli atti ufficiali di gara, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, emerge chiaramente che al minuto 35 del primo tempo venivano fatti scoppiare due petardi dal pubblico da parte di tre ragazzi a seguito del gol segnato dalla società Franco Scarioni. L’arbitro, sentito da Questa Corte, confermava di aver identificato i responsabili del gesto, poiché vestiti con abbigliamento della reclamante. Risulta inoltre priva di fondamento la contestazione della società FRANCO SCARIONI secondo la quale i petardi non sarebbero da ricomprendersi nella categoria di materiale pirotecnico. Ed infatti, l'art. 12 co. 3 del CGS, precisa che: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere , di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere...”. Per tutti i motivi sopra argomentati, il ricorso non può trovare accoglimento e la sanzione deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto, conferma le sanzioni comminate e dispone l'addebito della relativa tassa.
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