COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. VIS NOVA Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 04.10.2015 tra Folgore Caratese / Vis Nova C.U. n. 23 del CRL datato 08.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.S.D. VIS NOVA Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 04.10.2015 tra Folgore Caratese / Vis Nova C.U. n. 23 del CRL datato 08.10.2015 La società A.S.D. VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore CADDEO Marco sino al 10.12.2015, lamentando come il proprio tecnico non abbia toccato l’arbitro, né tantomeno insultato lo stesso sia sul terreno di gioco che negli spogliatoi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile come l’allenatore CADDEO Marco al termine della gara si avvicinava alle spalle del direttore di gara, appoggiando la mano sul braccio dello stesso, iniziandolo ad insultare a distanza ravvicinata. Successivamente il CADDEO, mentre l’arbitro si trovava negli spogliatoi, reiterava le proprie violente proteste, urlando epiteti offensivi ed ingiuriosi, nonché colpendo ripetutamente con forza la porta dello spogliatoio. Alla luce della gravità dei comportamenti posti in essere dal tecnico della squadra in modo reiterato, la sanzione inflitta dal GS appare assolutamente congrua Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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