COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SESTESE CALCIO Camp. Juniores Reg. Gir. AA Gara del 26.09.2015 tra Ardor Bollate / Sestese Calcio C.U. n. 21 del CRL datato 01.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SESTESE CALCIO Camp. Juniores Reg. Gir. AA Gara del 26.09.2015 tra Ardor Bollate / Sestese Calcio C.U. n. 21 del CRL datato 01.10.2015 La società US SESTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la sanzione dell’inibizione sino al 28.09.2016 al massaggiatore IVALDI Guido, lamentando come la decisione del GS fosse eccessiva in considerazione che non vi sarebbe stata una vera aggressione fisica al direttore di gara, anche grazie al pronto intervento dei dirigenti e dei calciatori della società Sestese. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal referto arbitrale – nonché sentito l’arbitro a chiarimenti – è emerso con chiarezza il grave comportamento tenuto dal massaggiatore IVALDI GUIDO, il quale – allontanato per proteste- al momento della notifica del provvedimento sanzionatorio reagiva lanciando volontariamente una borraccia d’acqua addosso all’arbitro, colpendolo allo stomaco. Inoltre IVALDI sferrava un pugno verso il volto al direttore di gara che riusciva a schivarlo, venendo comunque colpito sulla spalla. Visto il gravissimo ed inescusabile comportamento posto in essere dal massaggiatore IVALDI la decisione del GS deve dunque ritenersi corretta e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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