COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GRUMELLESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 04.10.2015 tra Uesse Villongo Sarnico / Grumellese C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 08.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GRUMELLESE Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 04.10.2015 tra Uesse Villongo Sarnico / Grumellese C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 08.10.2015 La società GRUMELLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a seguito di mancata presentazione in campo senza aver giustificato la propria assenza, sostenendo di aver concordato con la società ospitante il rinvio alla data del 13.12.15. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, nonché alla società Uesse Villongo Sarnico osserva : dalla documentazione in atti è emerso che la richiesta di differimento della partita è stata trasmessa in ritardo alla Delegazione di Bergamo, con la conseguenza che la variazione non si è potuta pubblicare sul C.U. Ne consegue che la partita doveva disputarsi nella data prefissata del 04.10.15. In tale data si presentava infatti al campo Comunale di via Cortivo, abilitato per lo svolgimento delle partite della Uesse Villongo, solo quest’ultima squadra ed i direttore di gara, non potendosi così disputare la partita. Tanto premesso e ritenuto si ritiene di confermare la decisione del GS e pertanto si RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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