COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 2.09.2015 a carico di: FUCARINO Salvatore, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 29/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 2.09.2015 a carico di: FUCARINO Salvatore, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS in relazione all'art. 10, comma 2 CGS e 61, comma 6, NOIF per aver partecipato a 4 gare del campionato di 3° categoria stagione sportiva 2014/2015, nelle file della Pol. Fulgor Lodi Vecchio, senza averne titolo in quanto non tesserato per quest'ultima; MAZZA Corrado, dirigente accompagnatore della Pol. Fulgor Lodi Vecchio, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS in relazione all'art. 10, comma 2 CGS e 61, comma 6, NOIF per aver sottoscritto le distinte di tre gare del campionato di 3° categoria stagione sportiva 2014/2015, dove risultava inserito il nome del calciatore, Salvatore Fucarino, che non aveva tutolo a partecipare alle relative gare; MASCOLO Vincenzo, dirigente accompagnatore della Pol. Fulgor Lodi Vecchio, per rispondere della condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS in relazione all'art. 10, comma 2 CGS e 61, comma 6, NOIF per aver sottoscritto le distinte di una gara del campionato di 3° categoria stagione sportiva 2014/2015, dove risultava inserito il nome del calciatore, Salvatore Fucarino, che non aveva tutolo a partecipare alle relative gare; POL. FULGOR LODI VECCHIO ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS in relazione alle condotte tenute dai propri tesserati sopra riportate. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che FUCARINO Salvatore e l'ASD FULGOR LODI VECCHIO hanno concordato con il rappresentante della Procura Federale l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'Art. 23 CGS nei seguenti termini: per FUCARINO Salvatore, due giornate di squalifica e per la POL FULGOR LODI Vecchio 200,00 Euro di ammenda; - rilevato che è stato ottenuto il nulla osta da Procuratore Generale dello Sport presso il CONI nei termini previsti dall'Art. 23 CGS, OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA a FUCARINO Salvatore, due giornate di squalifica ed alla POL FULGOR LODI Vecchio 200,00 Euro di ammenda, - rilevato che il rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito MASCOLO Vincenzo 30 giorni di inibizione ed al deferito, MAZZA Corrado, 60 giorni di inibizione in ordine alla gravità delle violazioni contestate con l'atto di deferimento; OSSERVA Il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; infatti risulta che gli stessi hanno sottoscritto le distinte delle gare in cui ha preso parte il calciatore, FUCARINO Salvatore, in posizione non regolare. Il comportamento dei due dirigenti accompagnatori risulta quindi posto in atto in violazione di quanto previsto dall'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS, in relazione all'art. 10, comma 2 CGS e 61, comma 6, NOIF e quindi merita di essere sanzionato. PQM il Tribunale Federale Territoriale del CRL accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art.1 bis, commi 1 e 5, CGS, in relazione all'art. 10, comma 2 CGS e 61, comma 6, NOIF COMMINA a MASCOLO Vincenzo 30 giorni di inibizione ed a MAZZA Corrado, 60 giorni di inibizione. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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