COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD AMICI MOZZO 2008 Camp. 3° Categoria Gir. A Gara dell’11.10.2015 tra GSD Amici Mozzo 2008 / Fratelli Calvi C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 15.10.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD AMICI MOZZO 2008 Camp. 3° Categoria Gir. A Gara dell’11.10.2015 tra GSD Amici Mozzo 2008 / Fratelli Calvi C.U. n. 18 della Delegazione di Bergamo datato 15.10.2015. La Società GSD AMICI MOZZO 2008 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore, PELIZZOLI Andrea sino al 15.2.2016, lamentando che la sanzione è eccessiva in quanto il calciatore si era limitato a protestare ed insultare l’arbitro senza venire a contatto.. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante osserva : dagli atti del giudizio emerge chiaramente che il calciatore, PELIZZOLI Andrea, ha proferito frasi ingiuriose e minacciose, nei confronti dell’arbitro, giungendo a avvicinarsi allo stesso nella foga della protesta da pestargli il piede destro, senza causargli dolore. Considerato che il comportamento del calciatore non è stato connotato da violenza e volontarietà con riferimento alla sovrapposizione del suo piede a quello dell’arbitro, si ritiene equo mitigare la sanzione comminata al PELIZZOLI dal giudice sportivo. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica comminata al calciatore, PELIZZOLI Andrea a tutto il 20.12.2015. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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