COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società REAL BORGOGNA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 18.10.2015 tra Real Borgogna / Fratelli Calvi C.U. n. 19 della Delegazione di Bergamo datato 22.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società REAL BORGOGNA Camp. Allievi Prov. Gir. A Gara del 18.10.2015 tra Real Borgogna / Fratelli Calvi C.U. n. 19 della Delegazione di Bergamo datato 22.10.2015 La società REAL BORGOGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica per sei gare a carico del calciatore GENERALI Lorenzo, per aver spinto l'arbitro con la mano facendolo arretrare di un passo. Eccepisce la società reclamante che il giocatore avrebbe solamente toccato l'arbitro per richiamare la sua attenzione senza tuttavia spingerlo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva che dal rapporto di gara si evince la natura né violenta tantomeno aggressiva del comportamento del calciatore sanzionato, il quale ha certamente richiamato l'attenzione del direttore di gara spingendolo. Ne consegue una rivalutazione, seppur lieve, della sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione comminata al giocatore GENERALI Lorenzo per cinque gare. Dispone l'accredito della relativa tassa.
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