COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC SUMIRAGO BOYS Camp. Juniores prov. Gir. A Gara del 17.10.2015 tra AC Sumirago Boys / Azzurra C.U. n. 12 della Delegazione di Varese datato 29.10.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC SUMIRAGO BOYS Camp. Juniores prov. Gir. A Gara del 17.10.2015 tra AC Sumirago Boys / Azzurra C.U. n. 12 della Delegazione di Varese datato 29.10.2015 La società AC SUMIRAGO BOYS ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il giocatore CASADEI Alessandro fino al 29/04/2016, lamentando che il calciatore ha solo impedito all’arbitro di estrarre il cartellino, appoggiandogli le mani sul petto, ma non lo avrebbe presso/stretto al collo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva che l’arbitro, sentito a chiarimenti sull’accaduto, ha confermato quanto scritto nel rapporto arbitrale, dal quale emerge chiaramente, attraverso una corretta interpretazione dei fatti, un atteggiamento non violento del giocatore sanzionato, bensì irriguardoso ed aggressivo. Scrive il direttore di gara che il giocatore gli ha preso la maglietta e per evitare la notifica del cartellino rosso, lo ha spinto facendolo indietreggiare, offendendolo. L’accaduto non ha provocato all’arbitro alcuna conseguenza né dolore, riuscendo infatti lo stesso a portare a termine la gara. La qualifica dell’atteggiamento del giocatore CASADEI nei termini anzidetti, comporta l’inevitabile e necessaria mitigazione della sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la sanzione della squalifica comminata al giocatore CASADEI Alessandro fino al 31 dicembre 2015. Si dispone l’accredito della tassa se versata.
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