COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS. CASTELLO OSTIANO Camp. Allievi prov. Gir. C Gara del 18-10-2015 tra Canottieri Baldesio / Castello Ostiano C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 22-10-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 12/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GS. CASTELLO OSTIANO Camp. Allievi prov. Gir. C Gara del 18-10-2015 tra Canottieri Baldesio / Castello Ostiano C.U. n. 16 della Delegazione di Cremona datato 22-10-2015 La società CASTELLO OSTIANO ha proposto reclamo avverso la squalifica del Sig. GANDOLFI Claudio fino al 18-11-2015 per aver colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria. La Corte sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: Il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera B del C.G.S., le sanzioni inflitte ai dirigenti, massaggiatori e tecnici fino ad un mese, non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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