COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD LA SPEZIA CALCIO Camp. Promozione Girone F Gara del 01/11/2015 tra G.S.D. La Spezia / Frog Milano C.U. n. 30 del CRL datato 05.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD LA SPEZIA CALCIO Camp. Promozione Girone F Gara del 01/11/2015 tra G.S.D. La Spezia / Frog Milano C.U. n. 30 del CRL datato 05.11.2015 La Società GSD LA SPEZIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della squalifica per n, 3 gare al calciatore PARDI Matteo, ritenendo eccessiva la punizione comminata al giocatore rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile il comportamento violento tenuto dal calciatore PARDI Matteo. Pertanto la decisione del GS deve ritenersi corretta e merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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