COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 9.09.2015 a carico di: MORELLI Fabio, Responsabile del Settore Giovanile della US Cellatica, per violazione dell’Art. 1 bis CGS

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 26/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 9.09.2015 a carico di: MORELLI Fabio, Responsabile del Settore Giovanile della US Cellatica, per violazione dell'Art. 1 bis CGS in riferimento al punto 2.5 del Comunicato emanato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per la stagione sportiva 2014/2015, per avere in data 1.6.2015 presso il centro Sportivo Comunale di Cellatica organizzato, permesso e diretto un provino al quale partecipavano i calciatori DIONI Mattia, GIANNITRAPANI Pietro, MANESSI Davide, ODOLINI Simone e ROLFI Filippo, tesserati tutti per al ASD Giovanili Castegnato in assenza di necessario nulla osta della società di appartenenza e del preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico per il tramite del Comitato Regionale Competente; DIONI Mattia, GIANNITRAPANI Pietro, MANESSI Davide, e ROLFI Filippo, per violazione dell'Art. 1 bis CGS anche in riferimento al punto 2.5 del Comunicato emanato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per la stagione sportiva 2014/2015 per avere partecipato in data 1.6.2015 presso il centro Sportivo Comunale di Cellatica ad un allenamento provino organizzato dalla US Cellatica in assenza di autorizzazione e/o nulla osta della società di appartenenza ODOLINI Simone, per violazione dell'Art. 1 bis CGS anche in riferimento al punto 2.5 del Comunicato emanato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per la stagione sportiva 2014/2015 per avere partecipato in data 1.6.2015 presso il centro Sportivo Comunale di Cellatica ad un allenamento provino organizzato dalla US Cellatica in assenza di autorizzazione e/o nulla osta della società di appartenenza, e per non essersi presentato avanti agli Organi di Giustizia Sportiva Federale, ancorchè ritualmente convocato; US CELLATICA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS in relazione alle condotte tenute dai propri tesserati. ASD GIOVANILI CASTEGNATO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex Art. 4, comma 2, CGS in relazione alle condotte tenute dai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, - preso atto che il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di comminare a MORELLI Fabio, mesi due di inibizione, a DIONI Mattia, GIANNITRAPANI Pietro, MANESSI Davide, e ROLFI Filippo, una giornata di squalifica, a ODOLINI Simone due giornate di squalifica, alla società US CELLATICA 900,00 Euro di ammenda e alla società ASD GIOVANILI CASTEGNATO Euro 200,00 di ammenda; - rilevato che i deferiti hanno chiesto di applicare il minimo delle sanzioni; Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che i fatti oggetto di deferimento risultano chiaramente provati così come la violazione delle norme contestata nell'atto di deferimento. In relazione alla gravità della condotta ascritta ai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a MORELLI Fabio, mesi due di inibizione, a DIONI Mattia, GIANNITRAPANI Pietro, MANESSI Davide, e ROLFI FILIPPO la sanzione dell'ammonizione con diffida; a ODOLINI Simone una giornata di squalifica; alla società US CELLATICA 300,00 Euro di ammenda; alla società ASD GIOVANILI CASTEGNATO Euro 75,00 di ammenda; Manda alla Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it