COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SPERANZA Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 25-10-2015 tra Rondinella ASD / US Speranza C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 05.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SPERANZA Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 25-10-2015 tra Rondinella ASD / US Speranza C.U. n. 16 della Delegazione di Milano datato 05.11.2015 La società US SPERANZA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione sportiva della squalifica a carico del giocatore BARZAGHI Davide fino al 30 aprile 2016, lamentando l'eccessività delle sanzioni comminate al proprio calciatore. La Corte Sportiva di Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva, come il comportamento tenuto dal giocatore sanzionato non rivesta i caratteri della violenza, bensì della sola concitazione dettata dal momento creatosi in campo, in occasione dell'espulsione di altri tesserati della sua squadra. Per tale ragione la decisione del GS merita di essere mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso presentato RIDUCE la sanzione della squalifica del calciatore BARZAGHI Davide fino al 29 febbraio 2016 e dispone l'accredito della tassa.
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