COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società DI PO VIMERCATESE Camp. Promozione Gir. B Gara del 22.11.2015 tra Arcellasco / Di Po Vimercatese C.U. n. 33 del CRL datato 26.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società DI PO VIMERCATESE Camp. Promozione Gir. B Gara del 22.11.2015 tra Arcellasco / Di Po Vimercatese C.U. n. 33 del CRL datato 26.11.2015 La società DI PO VIMERCATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato TROIANO Christian per tre gare per un atto di violenze nei confronti dell'avversario, lamentando che alcun contatto violento si è verificato tra i calciatori . La Corte Sportiva d’appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva: il reclamo non può trovare accoglimento. L'arbitro è chiaro e preciso nell'affermare che il giocatore tirava un calcio con vigoria ad un avversario. Alla luce di ciò la sanzione deve essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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