COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio dei sigg.ri Walter Suardi e Cristina Pea quali genitori esercenti la potestà del minore Marco Suardi – Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 15.11.2015 tra Olmi Cesano / Iris 1914 C.U. n. 18 della Delegazione di Milano datato 19.11.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio dei sigg.ri Walter Suardi e Cristina Pea quali genitori esercenti la potestà del minore Marco Suardi – Camp. Giovanissimi Prov. Gir. G Gara del 15.11.2015 tra Olmi Cesano / Iris 1914 C.U. n. 18 della Delegazione di Milano datato 19.11.2015 I sigg.ri Walter Suardi e Cristina Pea quali genitori esercenti la potestà del minore Marco SUARDI, hanno proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica al calciatore sino al 30.04.2016, chiedendo una riduzione della squalifica in quanto il giocatore si sarebbe subito pentito dell’episodio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal referto arbitrale, nonché sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso come il calciatore Marco Suardi, dopo essere stato espulso, insultava il direttore di gara, spingendo leggermente l’arbitro con entrambe le mani sul petto, senza violenza. Alla luce di quanto sopra, pur censurando il comportamento posto in essere dal calciatore - peraltro non contestato neanche dai reclamanti – non essendo tuttavia il gesto connotato da violenza e tenuto conto dei criteri abitualmente adottati da questa Corte, vi sono fondati motivi per mitigare la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto si ritiene di ridurre la sanzione inflitta dal GS e pertanto si RIDUCE La squalifica del calciatore Marco SUARDI sino al 28.02.2016,disponendo l'accredito della relativa tassa.
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