COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. MOZZANICHESE Camp. 3° Categoria Gir. E Gara del 22.11.2015 tra Amici Antegnate / A.S.D. Mozzanichese C.U. n. 24 della Delegazione di Bergamo datato 26.11.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. MOZZANICHESE Camp. 3° Categoria Gir. E Gara del 22.11.2015 tra Amici Antegnate / A.S.D. Mozzanichese C.U. n. 24 della Delegazione di Bergamo datato 26.11.2015. La Società A.S.D. MOZZANICHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore BLINI Raffaele la squalifica di 10 giornate, lamentando che le frasi ingiuriose rivolte al giocatore della squadra avversaria, non sarebbero state fatte a sfondo razziale, ma solo come risposta ad una provocazione. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva quanto segue : dal referto arbitrale, invece, emerge che, il calciatore BLINI Raffaele, ha chiaramente e in modo inequivocabile rivolto reiterate frasi ingiuriose a sfondo razziale nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria. Pertanto la decisione del GS deve ritenersi corretta e merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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