COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PONTELAMBRESE Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 6.12.2015 tra Veduggio Calcio / Pontelambrese 1974 C.U. n. 35 del CRL datato 11.12.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD PONTELAMBRESE Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 6.12.2015 tra Veduggio Calcio / Pontelambrese 1974 C.U. n. 35 del CRL datato 11.12.2015 La società ASD PONTELAMBRESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore OBERTO Luca per tre giornate per atto di violenza nei confronti di un avversario - chiedendo la riduzione della pena, in quanto il calciatore non avrebbe colpito volontariamente e violentemente l’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale – che si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge come il gesto posto in essere dal calciatore sia connotato da violenza, avendo il calciatore colpito l’avversario con un calcio all'altezza del polpaccio facendolo cadere. Premesso quanto sopra, questa Corte ritiene di dover confermare la decisione del GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, disponendo l'addebito della relativa tassa.
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