COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo FC SECUGNAGO ASD Camp. 2° Categoria Gir. N Gara dell’8.11.2015 tra Secugnago / Virtus Maleo C.U. n. 18 della Delegazione di Lodi datato 12.11.2015.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo FC SECUGNAGO ASD Camp. 2° Categoria Gir. N Gara dell'8.11.2015 tra Secugnago / Virtus Maleo C.U. n. 18 della Delegazione di Lodi datato 12.11.2015. La Società FC SECUGNAGO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato le squalifiche, al calciatore MAIOCCHI Riccardo sino al 29.2.2016, MANTEGAZZA Stefano sino al 29.2.2016, CASTOLDI Oscar sino al 13.2.2016 e le ammende di Euro 90 e di Euro 40, lamentando che i calciatori non avevano tenuto alcun comportamento violento nei confronti del direttore di gara, limitandosi a protestare e a richiamare la sua attenzione per aver concluso la gara con tre minuti di anticipo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte ha precisato che i calciatori MAIOCCHI e MANTEGAZZA hanno afferrato il braccio dell'arbitro senza provocargli dolore e/o distorcerlo, insultandolo. Ha precisato inoltre che la spallata non è stata violenta. Il comportamento dei calciatori è certamente da censurare e meritevole di sanzione, ma per i motivi sopra descritti, si ritiene equo mitigare le sanzioni comminate. Merita invece di essere confermata la sanzione dell'ammenda comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica comminata a MAIOCCHI Riccardo sino al 31.1.2016, MANTEGAZZA Stefano sino al 31.1.2016, CASTOLDI Oscar sino al 20.1.2016, conferma per il resto le sanzioni del GS. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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