COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo BAREGGIO SAN MARTINO – Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 5.12.2015 tra Castellanzese / Bareggio San Martino C.U. n. 35 del CRL datato 11.12.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 23/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo BAREGGIO SAN MARTINO – Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 5.12.2015 tra Castellanzese / Bareggio San Martino C.U. n. 35 del CRL datato 11.12.2015. La Società BAREGGIO SAN MARTINO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore MOTTA Nicolò una squalifica fino al 7 dicembre 2016, lamentando che nulla di quanto indicato nel referto di gara è stato commesso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva quanto segue : l’arbitro sentito a chiarimenti e precisazioni sui fatti accaduti, ha confermato che il sig. MOTTA lo ha spinto, senza procurargli dolore e gli ha dato uno sputo in faccia. Questa Corte non può non osservare la contrarietà al gesto commesso, che viene qualificato come gesto violento nei confronti del direttore di gara, correttamente ed equamente sanzionato dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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