COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio MASOCCO STEFANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. A Gara del 22-11-2015 tra Groppello / Lomellina Calcio C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 26-11-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio MASOCCO STEFANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. A Gara del 22-11-2015 tra Groppello / Lomellina Calcio C.U. n. 20 della Delegazione di Pavia datato 26-11-2015 L'allenatore, MASOCCO Stefano, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che lo ha squalificato sino al 31.7.2017, lamentando che la sanzione è eccessiva in relazione al comportamento da lui tenuto nei confronti dell'arbitro. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : l'arbitro nel proprio rapporto ha confermato che il gesto compiuto dal MASOCCO nei suoi confronti (sputo al volto) non è stato volontario, bensì nella concitazione della protesta con copiosa salivazione che ha anche interessato il volto dell'arbitro che si trovava a breve distanza, mentre nel contempo lo insultava e offendeva. La gravità del gesto non volontario giustifica una mitigazione della squalifica comminata all'allenatore, MASOCCO. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso RIDUCE la squalifica comminata all'allenatore, MASOCCO Stefano, a tutto il 30.6.2016 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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