COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. LOMBARDIA UNO Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 13-12-2015 tra Lombardia Uno / Sondrio Calcio C.U. n. 36 del CRL datato 17-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL. LOMBARDIA UNO Camp. Allievi Reg. Gir. B Gara del 13-12-2015 tra Lombardia Uno / Sondrio Calcio C.U. n. 36 del CRL datato 17-12-2015 La società LOMBARDIA UNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il proprio allenatore Sig. FONTANA Emilio fino al 27-01-2016 dichiarando l'estraneità ai fatti descritti sul C.U.n 36 del C.R.L. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: l'arbitro sul proprio rapporto descrive molto chiaramente quanto è avvenuto a fine gara nel suo spogliatoio e cioè che il sig. FONTANA esprimeva apprezzamenti del tutto negativi sul suo operato e sulla sua professionalità, minacciandolo di scrivere una lettera all'A.I.A sul suo operato. Visto il comportamento messo in essere dall'allenatore non può trovare accoglimento il reclamo proposto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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