COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo ASD PORTALBERESE Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 06.12.2015 tra Portalberese / Audax Travaco C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datato 11.12.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo ASD PORTALBERESE Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 06.12.2015 tra Portalberese / Audax Travaco C.U. n. 22 della Delegazione di Pavia datato 11.12.2015. La Società A.S.D. PORTALBARESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato al calciatore VIANI Mattia la squalifica di 7 giornate, affermando che i fatti descritti dal Direttore di gara dovevano essere valutati con serenità d’animo valutando la sostanza dei fatti rispetto alla forma, senza nulla altro argomentare a sostegno del proprio ricorso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva quanto segue : dal referto arbitrale, invece, emerge che, il calciatore VIANI Mattia, ha chiaramente e in modo inequivocabile minacciato e spintonato il direttore di gara così come correttamente motivato dal GS Pertanto la decisione del GS deve ritenersi corretta e merita di essere confermata Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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