COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BASSA BRESCIANA Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 11-10-2015 tra Pralboino / Bassa Bresciana C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 08/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società BASSA BRESCIANA Camp. 1° Categoria Gir. H Gara del 11-10-2015 tra Pralboino / Bassa Bresciana C.U. n. 35 del CRL datato 11-12-2015 La società BASSA BRESCIANA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 6.05.2016 a carico dell'allenatore TOMASONI Valerio, lamentando che vi sarebbe stato uno scambio di persona in merito all'autore dei fatti e che la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : l'arbitro ha confermato che l'autore dei gesti anti-regolamentari era effettivamente l'allenatore della società reclamante, TOMASONI Valerio, da lui riconosciuto ocularmente. A fronte di ciò deve ritenersi corretta la decisione del Giudice Sportivo che merita di essere confermata essendo altresì correttamente ed ampiamente motivata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito.
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