COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD REAL MILANO Camp. Giovanissimi Prov. Fascia B Gir. 7 Gara del 6-12-2015 tra Real Milano / Concorezzese C.U. n. 23 della Delegazione di Monza datato 11-12-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD REAL MILANO Camp. Giovanissimi Prov. Fascia B Gir. 7 Gara del 6-12-2015 tra Real Milano / Concorezzese C.U. n. 23 della Delegazione di Monza datato 11-12-2015 La società ASD REAL MILANO ha proposto reclamo avverso la squalifica fino al 28 febbraio 2016 del proprio allenatore sig. MARROCCOLI Fabio, chiedendo la riduzione della sanzione disciplinare in quanto quest'ultimo nella sua qualità di tecnico del settore giovanile ha sempre tenuto un comportamento educato e rispettoso delle decisioni altrui. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che per l'atteggiamento tenuto dallo squalificato la sanzione comminata dal GS sportivo appare congrua e pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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