COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VERDERIO Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 13-12-2015 tra Oratorio Lomagna / Verderio C.U. n. 23 della Delegazione di Lecco datato 17-12-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società VERDERIO Camp. 2° Categoria Gir. L Gara del 13-12-2015 tra Oratorio Lomagna / Verderio C.U. n. 23 della Delegazione di Lecco datato 17-12-2015 La società VERDERIO ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S. il quale ha comminato la squalifica per due gare a carico del sig. COLOMBO Alessio e RAVASIO Matteo nonché per una gara nei confronti del sig. RIVA Paolo, lamentando che l'assunzione di tali provvedimenti presuppongono implicitamente che il Giudice di Primo grado abbia considerato conclusa la gara. Infatti, a dire della reclamante la partita non sarebbe stata regolarmente conclusa, dall'arbitro il quale avrebbe invero fischiato la fine con circa due minuti di anticipo. La reclamante pertanto chiede in primis la ripetizione della gara ed in subordine la riduzione delle sanzioni. La Corte di Appello Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: il reclamo non può trovare accoglimento. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma senza indugio di aver effettuato il triplice fischio allo scadere del novantesimo (“il mio orologio ha suonato il novantesimo e solo in quel preciso istante io ho dato il triplice fischio”). Correttamente pertanto il Giudice Sportivo ha considerato la gara terminata. Quanto alla richiesta di riduzione delle sanzioni, la domanda non potrà trovare accoglimento in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett a) del CGS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto, conferma i provvedimenti adottati e dispone l'addebito della relativa tassa.
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