COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società FCD OLIMPIA 05 Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 13-12-2015 tra Robecco D’Oglio / Olimpia 05 C.U. n. 25 della Delegazione di Cremona datato 17-12-2015
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 14/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società FCD OLIMPIA 05 Camp. 2° Categoria Gir. J Gara del 13-12-2015 tra Robecco D'Oglio / Olimpia 05 C.U. n. 25 della Delegazione di Cremona datato 17-12-2015 La società OLIMPIA 05 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore RODELLA Gabriele per due gare, chiedendo una riduzione della squalifica in quanto non si è trattato di atto violento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S relativo al reclamo in oggetto non è impugnabile. Infatti ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a del C.G.S. le sanzioni inflitte ai calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni, non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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