COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 27 novembre 2015 a carico di: CARISSIMI Matteo, arbitro della Sezione AIA di Crema per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 21/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 27 novembre 2015 a carico di: CARISSIMI Matteo, arbitro della Sezione AIA di Crema per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'Art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. a – c) del Regolamento AIA per aver contattato ed intrattenuto conversazioni telefoniche, a mezzo di messaggi Whatsapp, con il calciatore Federico Cavaletti (suo amico ex compagno di scuola) tesserato per la società OMBRIANO AURORA prima durante e dopo la gara PIERANICA/OMBRIANO del 16.4.2015, con messaggi aventi ad oggetto la citata gara e la sua conduzione da parte dell'arbitro; CAVALETTI Federico, calciatore della società ASD OMBRIANO AURORA, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver intrattenuto conversazioni telefoniche a mezzo di messaggi Whatsapp, con l'arbitro della gara PIERANICA/OMBRIANO del 16.4.2015 , sig. Matteo Carissimi (suo amico ex compagno di scuola) con messaggi aventi ad oggetto la citata gara e la sua conduzione da parte dell'arbitro; ASD OMBRIANO AURORA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 4, comma II, del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, letto il deferimento, preso atto delle dichiarazioni e precisazioni effettuate dai deferiti alla riunione del 14.1.2016, rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva, la condanna dell'arbitro CARISSIMI Matteo a mesi sei di squalifica, del calciatore,CAVALETTI Federico, a 12 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza (cat. II – Gir. H) stagione sportiva 2015/2016, e della società ASD OMBRIANO AURORA ad Euro 300,00 di ammenda, rilevato che i deferiti chiedevano di essere assolti e/o l'applicazione del minimo delle sanzioni, OSSERVA dagli atti del presente giudizio, ed in particolare dai messaggi Whatsapp stampati ed acquisiti dalla Procura Federale nel corso delle indagini, risulta provato il comportamento contestato ai deferiti, Carissimi e Cavaletti, nell'atto di deferimento. Peraltro, gli stessi deferiti hanno ammesso di aver inviato i messaggi in questione. Pertanto risulta provata la violazione da parte degli stessi del disposto di cui all'Art. 1 bis CGS. A fronte del comportamento tenuto dal proprio calciatore, Cavaletti Federico, la società ASD Ombriano Aurora, risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 4, comma 2, CGS. Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità dell'arbitro CARISSIMI Matteo e del calciatore,CAVALETTI Federico, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e della società ASD Ombriano Aurora per violazione dell'Art. 4, comma 2 CGS e per l’effetto commina a CARISSIMI Matteo mesi due di squalifica, a CAVALETTI Federico, 3 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenenza (2° Categoria Cremona – Gir. I) stagione sportiva 2015/2016, ed alla società ASD OMBRIANO AURORA Euro 100,00 di ammenda, Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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