COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.12.2015 a carico di: 1. QUINZA Stefano, per rispondere della violazione dell’art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all’art. 61, commi 1 e 5 NOIF

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 28/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 21.12.2015 a carico di: 1. QUINZA Stefano, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF per aver partecipato, nelle file della TALAMONESE, alla gara TALAMONESE-USD PONTESE del 6.9.2015, senza essere tesserato per la US TALAMONESE e quindi in posizione irregolare; 2. CIRELLI Dalmazio, per rispondere della violazione dell'art 1 bis commi 1 e 5 del CGS con riferimento all'art. 61, commi 1 e 5 NOIF, per avere sottoscritto la distinta della gara TALAMONESEUSD PONTESE del 6.9.2015, nella quale era inserito il calciatore Stefano Quinzia in posizione irregolare; 3. US TALAMONESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art 4 comma 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - preso atto del contenuto del telefax inviato dalla società US TALAMONESE in data 18.1.2016, nel quale faceva presente che il calciatore Quinza aveva partecipato alla gara di cui in epigrafe per un mero errore nel tesseramento. - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del calciatore, QUINZA Stefano, una giornata di squalifica; - carico di CIRELLI Dalmazio, due mesi di inibizione; - a carico della società, US TALAMONESE, € 600,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (II Categoria) stagione sportiva 2015/2016, OSSERVA Il comportamento addebitato, come già indicato risulta provato documentalmente tanto da essere ammesso dalla società TALAMONESE. Alla luce della gravità dei fatti, si ritiene equo comminare le sanzioni per le violazioni di cui in epigrafe nei termini nei termini richiesti della procura federale per il calciatore QUINZA Stefano ed il dirigente accompagnatore, CIRELLI Dalmazio, mentre per la società US TALAMONESE la sanzione dell’ammenda deve tenere in considerazione la categoria di appartenenza. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, commina - al calciatore QUINZA Stefano una giornata di squalifica; - al dirigente CIRELLI Dalmazio, due mesi di inibizione; - alla società US TALAMONESE € 250,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (2° Categoria Sondrio gir. X) stagione sportiva 2015/2016. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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