COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE LANI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2020 SEGUITO GARA NEW TEAM VISMARA PESARO/REAL CASE BRUCIATE DEL 9.5.2015 PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 96 del 13.5.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 11/09/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE LANI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MAGGIO 2020 SEGUITO GARA NEW TEAM VISMARA PESARO/REAL CASE BRUCIATE DEL 9.5.2015 PLAY-OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 96 del 13.5.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore LANI Andrea, asseritamente tesserato per l’A.S.D. New Team Vismara Pesaro, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2020 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, determinando altresì la sospensione definitiva dell’incontro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendo, anche davanti a questa Corte, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della squalifica inflittagli.
Deduceva il reclamante:
- di avere, unitamente ad alcuni suoi compagni di squadra, protestato nei confronti dell’arbitro per una decisione tecnica di questi non condivisa e di essere stato, per questo, prima ammonito e poi espulso;
- di avere protestato in effetti con troppa foga, in modo inurbano ed anche con espressioni “sconvenienti”;
- di non avere però colpito volontariamente l’arbitro con una testata e/o con un pugno, come invece contestatogli, pur non potendo escludere di averlo urtato, ma in maniera del tutto involontaria, per effetto della concitazione e della ressa creatasi, con calciatori che si spingevano e si accalcavano attorno al direttore di gara.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato che, dopo la segnatura di una rete della squadra ospite, il calciatore Lani Andrea gli si pose davanti, lo insultò pesantemente e poi gli diede una testata al volto, procurandogli momentaneo dolore; successivamente, mentre stava per fischiare la fine anticipata dell’incontro, lo stesso calciatore lo colpì con un pugno al fischietto che aveva in bocca, provocandogli così la rottura di un dente e la scheggiatura di altri quattro denti.
Ritenutane la necessità, questa Corte, con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 2015 sul Com. Uff. n. 182 del Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento disponendo, ex art. 34, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione dei fatti accaduti in occasione della gara in epigrafe.
Con nota inviata il 16 luglio u.s., la Procura federale della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti; il reclamante, dopo averne presa visione, intervenuto all’odierna riunione, rilevava le incongruenze emerse in ordine alle effettive conseguenze patite dal direttore di gara, siccome diversamente descritte nelle dichiarazioni di questi e nei referti medici, insistendo, pertanto, nelle richieste già formulate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro ed il reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; letta la Relazione della Procura federale della F.I.G.C.;ritenuto il calciatore Lani Andrea responsabile delle violazioni ascrittegli per avere – dopo che l’arbitro aveva convalidato una rete della squadra ospite – protestato nei confronti dell’ufficiale di gara colpendolo altresì con una testata e con un pugno in bocca, provocandogli le gravissime conseguenze da questi riferite e di cui alla certificazione medica in atti;ritenuto che colpire il direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, ma che, nel caso di specie, lo è ancor di più per la vile modalità e le gravissime conseguenze dell’aggressione perpetrata nei confronti dell’arbitro, costringendolo altresì ad interrompere definitivamente l’incontro; ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione del primo Giudice, alle cui valutazioni il Collegio ritiene di doversi allineare, apparendo non suscettibile di modifica nel senso auspicato dal reclamante, anche per quanto attiene all’entità della sanzione applicata;P.Q.M.respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore LANI Andrea ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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