COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 90 del 5.6.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMATRICE/MALTIGNANESE DEL 2.5.2015 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 90 del 5.6.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, alla luce delle statuizioni di questa Corte - in esito all’appello dell’A.S.D. Amatrice, pubblicate sul Com. Uff. n. 179 del CRM in data 22 maggio 2015 - e delle dichiarazioni della reclamante in ordine alla individuazione degli autori degli ulteriori fatti di violenza subiti dal direttore di gara - rispetto a quelli già sanzionati con decisione definitiva - con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava ai calciatori, tutti asseritamente tesserati a favore della reclamante, le sanzioni di seguito specificate: al calciatore CIONI Elvidio la squalifica complessiva fino al 6 maggio 2020, per i fatti di cui alla precedente delibera di questa Corte e, in più, per avere colpito, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, l’arbitro con calci alle gambe ed ai fianchi, causandogli le lesioni di cui alla certificazione medica in atti;al calciatore CAVEZZA Maurizio la squalifica complessiva fino al 6 maggio 2020, per i fatti di cui alla precedente delibera di questa Corte e, in più, per avere aggredito, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, l’arbitro, attingendolo anche con una pallonata al volto; al calciatore COLTELLESE Daniele, individuato a seguito della dichiarazione offerta dalla società, la squalifica fino al 31 dicembre 2018 per avere, a fine gara, unitamente ad altri compagni di squadra, colpito l’arbitro con calci alle gambe ed ai fianchi, causandogli le lesioni di cui alla certificazione medica in atti. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatrice, contestando la veridicità dei fatti come contestati, fornendo una propria versione degli stessi e chiedendo, pertanto, l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante: - il calciatore Cioni Elvidio, espulso dall’arbitro per proteste, al termine dell’incontro rientrò in campo per protestare di nuovo, tentando anche di colpire il direttore di gara, ma senza riuscirvi poiché prontamente fermato dal proprio dirigente accompagnatore ufficiale; ad ogni modo, non vi sarebbe prova di quanto allo stesso ulteriormente ascritto; il Cavezza Maurizio, indicato dalla società quale autore della pallonata all’arbitro, pose in essere tale condotta con gesto non intenzionale e, comunque, senza causare gravi danni all’ufficiale di gara;il Coltellese Daniele, a fine gara, si avvicinò all’arbitro per protestare e non certo con l’intento di colpirlo; lo stesso calciatore comunque fu prontamente fermato dal dirigente addetto agli ufficiali di gara e quindi ci potrebbe essere stato, nella foga, un contatto, un urto gamba con gamba o anche accidentalmente un calcio, ma il tutto in maniera del tutto involontaria. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dai propri difensori, ha ulteriormente illustrato i motivi dei gravami, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate; insistendovi anche all’odierna riunione, alla quale gli stessi intervenivano all’esito degli ulteriori accertamenti disposti da questo Collegio. Ritenuto necessario compiere opportuni accertamenti, questa Corte, con ordinanza di cui al Com. Uff. n. 189 del 24 giugno 2015 CRM, rimetteva gli atti alla Procura federale della FIGC. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti i reclami ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltata la reclamante;letta la Relazione della Procura federale della FIGC in data 28 settembre 2015;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori due tasse reclamo;ritenuti i calciatori sanzionati responsabili delle violazioni loro ascritte;considerato che le sanzioni applicate ai calciatori Cioni Elvidio e Cavezza Maurizio sono state dal Giudice sportivo unitariamente applicate, ma con riferimento complessivo a due distinte contestazioni: 1) quelle applicate in esito all’appello dell’A.S.D. Amatrice e pubblicate sul citato Com. Uff. n. 179 del CRM (squalifica fino al 31 dicembre 2017 per Cioni Elvidio; squalifica fino al 30 giugno 2016 per Cavezza Maurizio); 2) per i fatti di cui alle dichiarazioni della reclamante in ordine alla individuazione degli autori - che la stessa ha indicato in Cioni Elvidio, Cavezza Maurizio e Coltellese Daniele - degli ulteriori fatti di violenza (calci alle gambe e all’anca) subiti dal direttore di gara, con le conseguenze di cui alla certificazione medica in atti; ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta ai ridetti calciatori, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente le sanzioni applicate dal Giudice sportivo, che pertanto meritano integrale conferma, risultando non censurabili neppure sotto il profilo di una corretta loro graduazione;P.Q.M.ritiene di dover separare il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Amatrice in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore CIONI Elvidio, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore CAVEZZA Maurizio, disponendo incamerarsi la relativa tassa; respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore COLTELLESE Daniele, disponendo incamerarsi la relativa tassa.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti.
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