COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIEVE D’ICO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 OTTOBRE 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE MARCHETTI STEFANO SEGUITO GARA PIEVE D’ICO CALCIO A 5/AUDAX 1970 SANT’ANGELO DEL 25.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIEVE D’ICO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28 OTTOBRE 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE MARCHETTI STEFANO SEGUITO GARA PIEVE D’ICO CALCIO A 5/AUDAX 1970 SANT’ANGELO DEL 25.9.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015) Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione dell’inibizione del proprio dirigente MARCHETTI Stefano fino al 28 ottobre 2015, inferiore ad un mese e, pertanto, non impugnabile a norma dell’art. 45, terzo comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Corte sportiva d’appello territoriale,P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pieve D’Ico Calcio a 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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