COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FERMIGNANO/ILARIO LORENZINI DEL 4.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 7.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FERMIGNANO/ILARIO LORENZINI DEL 4.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 7.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Ilario Lorenzini la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori al termine dell’incontro emarginato. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società sanzionata, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento della pena pecuniaria impugnata. Riferiva la reclamante del particolare clima in cui si svolse l’incontro ed in particolare dell’atteggiamento aggressivo della squadra locale nei confronti dei calciatori ospiti, i quali poi, a fine gara, all’uscita dal campo di gioco, furono accerchiati da un cordone di sostenitori locali, una trentina circa, e nell’occasione, un proprio dirigente fu pure fatto oggetto di sputi. Quanto al fatto ascritto al proprio sostenitore, la reclamante riferiva che in realtà si trattava di un proprio calciatore non schierato in campo e quindi presente in tribuna, il quale, a fine gara, chiese ripetutamente al custode di poter raggiungere i suoi compagni di squadra negli spogliatoi; lo stesso, invece, fu afferrato da un sostenitore locale e spinto contro un cancello ivi presente, senza, quindi, porre in essere le condotte ascrittegli, quali scavalcare la rete di recinzione, peraltro alta tre metri, entrare all’interno del campo avversario ed innescare un tentativo di rissa tra il pubblico presente; lo stesso calciatore poi fu autorizzato ad entrare negli spogliatoi da un dirigente del Fermignano che aveva ben compreso il pericolo che il ragazzo stava correndo. Una volta dentro gli spogliatoi, il ridetto calciatore raggiunse i suoi compagni di squadra senza avvicinarsi agli avversari e senza colpire alcuno di questi. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali, che come noto costituiscono fonte di prova privilegiata, risulta confermato il fatto ascritto al sostenitore della reclamante. Il 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.P.Q.M.la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ilario Lorenzini e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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