COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA AZZURRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE GAETANI ANDREA SEGUITO GARA ORTEZZANESE/POLISPORTIVA AZZURRA DEL 24.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 34 del 27.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA AZZURRA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE GAETANI ANDREA SEGUITO GARA ORTEZZANESE/POLISPORTIVA AZZURRA DEL 24.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 34 del 27.10.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GAETANI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Polisportiva Azzurra chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari, la riduzione della sanzione applicata al proprio tesserato. Deduceva la reclamante che il proprio calciatore, al momento dell’espulsione per doppia ammonizione, istintivamente e a voce alta, commentò la decisione dell’arbitro, rivolgendosi alla propria panchina, senza peraltro assumere atteggiamenti intimidatori ed irriguardosi nei confronti dell’ufficiale di gara e senza proferirgli offese, uscendo poi, senza indugio, dal terreno di gioco. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore Gaetani Andrea responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse - reiterate offese nei confronti dell’arbitro - vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), del Codice di Giustizia sportiva; ritenuto di dover determinare la pena, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate, come da dispositivo; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. Polisportiva Azzurra e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GAETANI Andrea a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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