COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2016 APPLICATA ALL’ALLENATORE SILEONI FULVIO SEGUITO GARA CANTINE RIUNITE CSI/CALCETTO NUMANA DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 60 del 21.10.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. CANTINE RIUNITE CSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2016 APPLICATA ALL’ALLENATORE SILEONI FULVIO SEGUITO GARA CANTINE RIUNITE CSI/CALCETTO NUMANA DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 60 del 21.10.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava all’allenatore SILEONI Fulvio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2016 per il comportamento offensivo, minaccioso e violento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cantine Riunite CSI, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a reagire alla provocazione del calciatore con il quale ebbe un alterco, cercando di allontanarlo da sé, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto Sileoni.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta provata la condotta ascritta all’allenatore Sileoni Fulvio e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi ebbe una colluttazione con un calciatore della squadra avversaria;
ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, di dover determinare la pena come da dispositivo, tenuto conto dell’invocata attenuante, qui ritenuta sussistente, e di tutti gli elementi della fattispecie in esame;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Cantine Riunite e, per l’effetto, riduce al 31 dicembre 2015 la squalifica applicata all’allenatore SILEONI Fulvio.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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