COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SALVUCCI EDOARDO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA (Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE SALVUCCI EDOARDO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE APPLICATAGLI SEGUITO GARA
(Delibera Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 45 del 30.9.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore SALVUCCI Edoardo Maria, asseritamente tesserato a favore dell’U.S. Trodica, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, negando ogni addebito e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica applicatagli in prime cure.
Deduceva il reclamante che nessun contatto fisico vi fu nell’occasione tra lui ed il direttore di gara, con il quale, invece, vi fu solo un malinteso al momento del richiamo ricevuto dopo la seconda ammonizione e conseguente espulsione, ma senza null’altro.
Alla richiesta audizione, il reclamante illustrava ulteriormente i motivi esposti nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltato l’arbitro ed il reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del Salvucci, pur censurabile, siccome gravemente irriguardosa e minacciosa, non si estrinsecò però in concreti atti di violenza nei confronti dell’arbitro;
ritenuto, in particolare, che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare;
ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal calciatore SALVUCCI Edoardo Maria e, per l’effetto, gli riduce la squalifica a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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