COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE TARTARI AGOSTINO SEGUITO GARA AURORA TREIA/MONTOTTONE DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.P. AURORA TREIA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30 DICEMBRE 2015 APPLICATA AL DIRIGENTE TARTARI AGOSTINO SEGUITO GARA AURORA TREIA/MONTOTTONE DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. TARTARI Agostino, presidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 dicembre 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P. Aurora Treia chiedendo un’equa riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante che il proprio presidente, al termine del primo tempo, tenne un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; allontanato per questo, lo stesso uscì senza protestare né offendere alcuno; al termine dell’incontro fece rientro in campo per altri motivi e, alla vista dell’arbitro, reiterò alcune proteste, ma in maniera non irriguardosa; anzi, nell’occasione, difese la terna arbitrale allontanando due esagitati che stavano protestando. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Tartari Agostino, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M.la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P. Aurora Treia e, per l’effetto, riduce l’inibizione inflitta al sig. TARTARI Agostino al 30 novembre 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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