COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PALLOTTA EDDY SEGUITO GARA SERRALTA/SARNANO DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO S.S. SARNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE PALLOTTA EDDY SEGUITO GARA SERRALTA/SARNANO DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PALLOTTA Eddy, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Sarnano deducendo la tenuità del fatto ascritto al proprio al proprio tesserato e chiedendo, pertanto, la riduzione della squalifica allo stesso inflitta dal primo Giudice.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto il calciatore Pallotta Eddy responsabile di condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, prevista all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Sarnano e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PALLOTTA Eddy a due giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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