COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANGELONI GIANLUCA SEGUITO GARA URBANIA/ILARIO LORENZINI DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ILARIO LORENZINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE ANGELONI GIANLUCA SEGUITO GARA URBANIA/ILARIO LORENZINI DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore ANGELONI Gianluca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e, dopo essere stato per questo espulso, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Ilario Lorenzini, deducendo la non perfetta veridicità dei fatti come ascritti al proprio tesserato, offrendo una propria ricostruzione degli stessi e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, in ogni modo, eccessiva. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto calciatore Angeloni Gianluca e qui confermato, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie parzialmente il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Ilario Lorenzini e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ANGELONI Gianluca a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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