COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CAMAIONI GIOELE, ANNIBALLI GIUSEPPE, DELL’A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5 E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CAMAIONI GIOELE, ANNIBALLI GIUSEPPE, DELL’A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5 E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO
Il deferimento
Con provvedimento del 26 giugno 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:Camaioni Gioele, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Pagliare Calcio, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva per avere partecipato in posizione irregolare - perché tesserato con l’A.S.D. Pagliare Calcio - nelle file dell’A.S.D. Picchio Calcio a 5 alla gara A.S.D. Picchio Calcio a 5/A.S.D. Atletico Ascoli 2000, disputata il 17 aprile 2015, valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie “D”;
Anniballi Giuseppe, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Picchio Calcio a 5, della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 1, delle NOIF, per avere, nella qualità di cui sopra, indicato nella distinta della gara A.S.D. Picchio Calcio a 5/A.S.D. Atletico Ascoli 2000, del 17 aprile 2015, valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie “D”, il calciatore Camaioni Gioele pur essendo lo stesso tesserato per altra società e, comunque, per avere consentito la partecipazione al ridetto incontro del medesimo calciatore Camaioni Gioele;
l’A.S.D. Pagliare Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascritta al proprio calciatore;l’A.S.D. Picchio Calcio a 5, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento ascritto al proprio dirigente.
Il patteggiamento
Alla riunione dell’8 settembre 2015 i deferiti e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 6 ottobre 2015, il suddetto accordo.
In proposito, il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha adottato la seguente ordinanza:
“Il Tribunale federale territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; [“pena base per Camaioni Gioele, sanzione della squalifica per una giornata di gara, anche ex art. 23 Cgs; pena base per Anniballi Giuseppe, sanzione dell’inibizione per giorni trenta, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a giorni venti; pena base per l’A.S.D. Pagliare Calcio, sanzione dell’ammenda di € 100,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad € 70,00; pena base per l’A.S.D. Picchio Calcio a 5, sanzione della penalizzazione di un punto ed ammenda di € 400,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs ad un punto di penalizzazione ed € 270,00];considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 28 settembre 2015, ha espresso che “nulla si osserva”;
ritenuto che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- squalifica per una giornata di gara al calciatore CAMAIONI Gioele;
- inibizione per giorni venti al dirigente ANNIBALLI Giuseppe;
- ammenda di € 70,00 (settanta/00) all’A.S.D. PAGLIARE CALCIO;
- penalizzazione di punti uno nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2015/2016 ed ammenda di € 270,00 (duecentosettanta/00) all’A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CAMAIONI GIOELE, ANNIBALLI GIUSEPPE, DELL’A.S.D. PICCHIO CALCIO A 5 E DELL’A.S.D. PAGLIARE CALCIO"