COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SECK MOUHAMED TOULBA, SEBASTIANI LUCA, ROSAIO DANIELE E DELL’A.C.D. PIANDIMELETO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SECK MOUHAMED TOULBA, SEBASTIANI LUCA, ROSAIO DANIELE E DELL’A.C.D. PIANDIMELETO Il deferimento Con provvedimento del 23 giugno 2015 la Procura federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: Seck Mouhamed Toulba, calciatore, della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, dello stesso Cgs, per avere effettivamente partecipato - in modo irregolare poiché non tesserato – nelle file dell’A.C.D. Piandimeleto alle gare del Campionato di Promozione del CRM, girone “A”, stagione sportiva 2014/2015, di seguito indicate: Piandimeleto/Valfoglia del 6.9.2014; Marina/Piandimeleto del 13.9.2014; Piandimeleto/Marotta del 20.9.2014; Nuova Real Metauro/Piandimeleto del 28.9.2014; Piandimeleto/Pergolese del 4.10.2014; Belvedere Ostrense/Piandimeleto del 12.10.2014; Piandimeleto/Cagliese del 18.10.2014; Barbara Ilario Lorenzini/Piandimeleto del 25.10.2014; Piandimeleto/Vadese del 2.11.2014; Olimpia Marzocca/Piandimeleto dell’8.11.2014, malgrado in quel momento non fosse tesserato per la predetta società sportiva poiché tesseratosi solo successivamente, ovvero in data 24 novembre 2014; Sebastiani Luca, dirigente accompagnatore ufficiale del Piandimeleto, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, dello stesso Cgs, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro le distinte relative alle seguenti sette delle gare sopra indicate: Piandimeleto/Valfoglia del 6.9.2014; Marina/Piandimeleto del 13.9.2014; Piandimeleto/Marotta del 20.9.2014; Nuova Real Metauro/Piandimeleto del 28.9.2014; Piandimeleto/Pergolese del 4.10.2014; Piandimeleto/Vadese del 2.11.2014; Olimpia Marzocca/Piandimeleto dell’8.11.2014, in cui veniva attestato che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore Seck Mouhamed Toulba non fosse tesserato per la predetta società e, per ciò, non ne avesse titolo; Rosaio Daniele, dirigente accompagnatore ufficiale del Piandimeleto, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, dello stesso Cgs, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto e contestualmente consegnato all’arbitro le distinte relative alle seguenti tre delle gare sopra indicate: Belvedere Ostrense/Piandimeleto del 12.10.2014; Piandimeleto/Cagliese del 18.10.2014; Barbara Ilario Lorenzini/Piandimeleto del 25.10.2014, in cui veniva attestato che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, malgrado il calciatore Seck Mouhamed Toulba non fosse tesserato per la predetta società e, per ciò, non ne avesse titolo; l’A.C.D. Piandimeleto, per avere beneficiato della partecipazione del calciatore Seck Mouhamed Toulba non avente titolo poiché non ancora regolarmente tesserato in occasione delle dieci gare sopra indicate - Piandimeleto/Valfoglia del 6.9.2014; Marina/Piandimeleto del 13.9.2014; Piandimeleto/Marotta del 20.9.2014; Nuova Real Metauro/Piandimeleto del 28.9.2014; Piandimeleto/Pergolese del 4.10.2014; Belvedere Ostrense/Piandimeleto del 12.10.2014; Piandimeleto/Cagliese del 18.10.2014; Barbara Ilario Lorenzini/Piandimeleto del 25.10.2014; Piandimeleto/Vadese del 2.11.2014; Olimpia Marzocca/Piandimeleto dell’8.11.2014 – nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, nella violazione ascritta ai propri dirigenti accompagnatori e, comunque, a quei soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del Cgs. Il patteggiamento Alla riunione dell’8 settembre 2015 i deferiti e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 Cgs, con successiva trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, Cgs. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso a questo Tribunale in data 6 ottobre 2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità della sanzione indicata, ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale territoriale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; [“pena base per Seck Mouhamed Toulba, sanzione della squalifica per sei giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a quattro gare; pena base per Sebastiani Luca, sanzione dell’inibizione per giorni centoventi, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a giorni ottanta; pena base per Rosaio Daniele, sanzione dell’inibizione per giorni sessanta, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs a giorni quaranta; pena base per l’A.C.D. Piandimeleto, sanzione della penalizzazione di punti quattro ed ammenda di € 700,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 Cgs alla penalizzazione di punti tre e ad € 500,00]; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 1, Cgs possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, Cgs, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore Generale dello Sport presso il Coni che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente; considerato che il Procuratore Generale dello Sport presso il Coni, con nota del 29 settembre 2015, ha espresso che “nulla si osserva”; ritenuto che, nel caso di specie, relativamente alle posizioni di Sebastiani Luca, Rosaio Daniele e dell’A.C.D. Piandimeleto, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; mentre, invece, non appare congrua la sanzione indicata per Seck Mouhamed Toulba; P.Q.M. il Tribunale federale territoriale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo per Sebastiani Luca, Rosaio Daniele e per l’A.C.D. Piandimeleto, dichiarando altresì la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti;respinge l’istanza di patteggiamento per Seck Mouhamed Toulba, disponendo, per questi, procedersi oltre”. Il procedimento, pertanto, è proseguito a carico del ridetto calciatore Seck Mouhamed Toulba, per il quale il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, ha concluso con richiesta di condanna come a verbale.Motivi della decisione Acclarata la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento. Alla luce di quanto qui emerso, può ragionevolmente affermarsi che il contributo causale del Seck Mouhamed Toulba alla vicenda sia stato decisamente limitato eppertanto anche la sanzione, applicabile allo stesso, può essere limitata. Trattasi invero di calciatore extracomunitario, nato il 20 gennaio 1997, quindi all’epoca dei fatti ancora minorenne; trattasi di materia di tesseramento nella quale la società ha svolto un ruolo preminente, fors’anche assorbente; non ultima, la considerazione che trattasi di violazioni risalenti alla stagione sportiva scorsa. Il dispositivo Il Tribunale federale territoriale, visto l’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, applica le seguenti sanzioni: - al dirigente SEBASTIANI Luca l’inibizione per giorni 80 (ottanta); - al dirigente ROSAIO Daniele l’inibizione per giorni 40 (quaranta); - all’A.C.D. PIANDIMELETO la penalizzazione di punti tre nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2015/2016 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);accoglie, per il resto, il deferimento proposto e, per l’effetto, applica la seguente sanzione: - al calciatore SECK MOUHAMED Toulba l’ammonizione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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