COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 18/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO E DELL’U.S. COMUNANZA
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 18/11/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’A.S.D. SAN MARCO SERVIGLIANO E DELL’U.S. COMUNANZA
Il deferimento
Con provvedimento del 17 settembre 2015 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale federale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
l’A.S.D. San Marco Servigliano, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento posto in essere dal proprio tesserato, all’epoca dei fatti, Soprano Giacomo, per avere questi partecipato in posizione irregolare nelle file dell’U.S. Comunanza - sostituendosi al calciatore indicato nella distinta di gara Soprano Nicola - alla gara Comunanza/USA S. Caterina del 17 aprile 2015, valevole per il Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”; ciò in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF;
l’U.S. Comunanza, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, all’epoca dei fatti, Stortoni Cristian, Polidori Marco ed Eleuteri Mauro: tutti, negli specifici ruoli, per avere consentito la partecipazione alla gara sopra indicata del calciatore Soprano Giacomo in luogo di Soprano Nicola indicato in distinta; ciò in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 39, 40, comma 4, e 61, comma 6, delle NOIF.
Con nota del 1 ottobre 2015, questo Tribunale federale, ai sensi dell’art. 30, comma 10, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini assegnati, l’U.S. Comunanza faceva pervenire memoria difensiva, con la quale chiedeva il proscioglimento e/o NDP in applicazione del principio del ne bis in idem per essere stata la società già sanzionata, in relazione ai fatti ascrittile, con la perdita della gara.
Il dibattimento
All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale ed il difensore dell’U.S. Comunanza.
Il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, ha concluso chiedendo la condanna dell’A.S.D. San Marco Servigliano alla pena di euro cento di ammenda e dichiararsi NDP per l’U.S. Comunanza siccome già giudicata per il medesimo fatto oggetto del deferimento.
Il difensore della società illustrava ulteriormente i motivi già esposti in memoria, richiamando le conclusioni ivi formulate.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale e del difensore della società presente, rileva quanto segue.
Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento.
Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, sultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei tesserati coinvolti in ordine agli addebiti contestati - giudicati in separato giudizio - e quella conseguente delle società di loro appartenenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva,
Tuttavia, per i medesimi fatti, oggetto del presente deferimento, l’U.S. Comunanza è stata già giudicata e sanzionata. Infatti, con delibera pubblicata dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 170 in data 29 aprile 2015, la Corte sportiva d’appello territoriale, in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. U.S.A. S. Caterina, ha inflitto all’U.S. Comunanza, odierna deferita, la sanzione sportiva della perdita della gara.
Orbene, per il principio del “ne bis in idem” - invocato dalle parti - che, come noto, vieta un secondo giudizio contro lo stesso soggetto per il medesimo fatto, l’U.S. Comunanza non può essere sottoposta al giudizio di questo Tribunale, perché già giudicata precedentemente dalla Corte sportiva d’appello del Comitato Regionale Marche.
Per l’A.S.D. San Marco Servigliano, invece, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura federale, si ritiene congrua la sanzione di seguito indicata.
Il dispositivo
Il Tribunale federale territoriale, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe:
- applica all’A.S.D. San Marco Servigliano la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00);
- dichiara non doversi procedere nei confronti dell’U.S. Comunanza per essere già stata giudicata per i medesimi fatti con decisione irrevocabile. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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