COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTE E TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE E TORRE/RECREATIVO PSE DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. MONTE E TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTE E TORRE/RECREATIVO PSE DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava all’A.S.D. Monte e Torre l’ammenda di € 500,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Monte e Torre chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, da determinarsi, comunque, escludendo nelle espressioni proferite dai sostenitori all’arbitro ogni matrice razzista ed omofoba.
Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltata la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuti provati i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara;
ritenuto che la fattispecie in esame, relativamente alla responsabilità della società per i comportamenti discriminatori dei propri sostenitori, debba essere ricondotta a quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva e sanzionata nel minimo edittale ivi previsto con la pena di cui all’art. 18, comma 1, lettera e) del Cgs;
considerato che la sanzione sopra indicata non può però essere utilmente applicata nei confronti della reclamante, presupponendo l’applicazione della stessa una conformazione dell’impianto sportivo non riscontrabile nel caso di specie, la pena deve essere commutata in quella pecuniaria, unitamente a quella derivante dalle ulteriori condotte offensive e minacciose dei sostenitori locali nei confronti dell’ufficiale di gara;
ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio, anche per quanto attiene l’entità della sanzione;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto all’A.S.D. Monte e Torre e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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