COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PEGLIO/OLYMPIA MACERATA FELTRIA DEL 15.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 75 del 18.11.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PEGLIO/OLYMPIA MACERATA FELTRIA DEL 15.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 75 del 18.11.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Peglio la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento dei sostenitori di detta società, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria ed omissivo, a fine gara, dei dirigenti locali. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Peglio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata, ritenuta ad ogni modo eccessiva. Deduceva la reclamante che, a fine gara, all’uscita dal campo, vi fu un diverbio fra alcuni propri sostenitori ed un calciatore della squadra avversaria, limitato ad alcuni scambi di vedute, pur accesi, ma senza null’altro. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Alla luce dell’espletata istruttoria i fatti ascritti ai dirigenti e sostenitori dell’odierna reclamante sono stati ridimensionati nella loro obiettiva gravità. E’ infatti emerso che alcuni sostenitori locali a fine gara, e non durante la stessa, hanno insultato, e non minacciato, un calciatore della squadra avversaria; gli stessi sostenitori varcarono i cancelli del campo, ma senza null’altro. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta dei dirigenti e sostenitori locali, la Corte ritiene congruo ridurre la sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Peglio e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 (cento/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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